Il panorama delle concessioni balneari in Italia sta subendo un significativo cambiamento. Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che ridefinisce i termini e le modalità di assegnazione delle concessioni, con importanti implicazioni per i gestori e i comuni.
La decisione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6539/2026, ha stabilito che il 30 settembre 2027 è il termine massimo entro cui i comuni devono concludere le procedure di gara per le concessioni balneari. Tuttavia, i comuni non sono tenuti ad attendere questa data e possono procedere con le gare senza indugio assegnando le nuove concessioni non appena le procedure sono concluse.
Il termine del 30 settembre 2027: un limite massimo, non una garanzia
Uno dei punti chiave della sentenza è che il 30 settembre 2027 non rappresenta una garanzia per i concessionari attuali di mantenere il titolo fino a quella data. Se un comune completa la procedura di gara prima del 30 settembre 2027, il nuovo concessionario può subentrare anticipatamente.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che la prosecuzione delle concessioni fino al 30 settembre 2027 è funzionale allo svolgimento delle procedure competitive. I comuni devono avviare le procedure di gara almeno sei mesi prima della scadenza delle concessioni attuali e, in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2027.
Indennizzi per i concessionari uscenti: non automatici
Un altro aspetto cruciale della sentenza riguarda gli indennizzi per i concessionari uscenti. Il Consiglio di Stato ha stabilito che gli indennizzi non sono automatici e devono essere verificati concretamente. Il concessionario uscente deve provare l’esistenza di investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione.
La mancanza del decreto ministeriale con i criteri di computo non può paralizzare l’avvio delle procedure competitive. I comuni possono procedere con le gare anche in assenza di questo decreto, purché rispettino i termini stabiliti.
Il caso del Comune di Zoagli
La sentenza del Consiglio di Stato è stata emessa in seguito a una controversia sorta nel Comune di Zoagli, in Liguria. Il comune aveva avviato le procedure di gara per le concessioni demaniali marittime, consentendo ai gestori uscenti di proseguire l’attività con titoli temporanei. Due concessionari avevano impugnato la delibera, sostenendo che le proroghe legislative consentissero loro di mantenere le concessioni.
Il Tar Liguria aveva respinto il ricorso, e i concessionari avevano proposto appello. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la decisione del Tar e chiarendo le nuove regole per le concessioni balneari.
Le nuove disposizioni del Consiglio di Stato rappresentano un passo significativo verso la chiarificazione delle procedure di assegnazione delle concessioni balneari. I comuni sono chiamati a procedere con le gare senza indugio, mentre i concessionari devono essere consapevoli che il termine del 30 settembre 2027 non garantisce la permanenza fino a quella data. Inoltre, gli indennizzi per i concessionari uscenti non sono automatici e devono essere verificati concretamente.
