Raccolta funghi Toscana: le regole e i permessi

A settembre, tutti a funghi! Attenzione però a regole e permessi.

La raccolta dei funghi epigei (ossia quelli che crescono spontaneamente nei parti e nei boschi) in Toscana è regolamentata dalla Legge Regionale n.16 del 22/3/1999, modificata in parte dalla Legge Regionale 58/2010.

Raccolta funghi Toscana: cosa serve

Per poter raccogliere i funghi in Toscana è necessario essere in possesso dell’autorizzazione della Regione e non più, come in passato, dal Comune di residenza. L’autorizzazione rimane valida per tutto il territorio regionale.

Per l’accesso ai parchi regionali e nazionali occorre informarsi sui singoli regolamenti che possono divergere in qualche punto da quello regionale e richiedere autorizzazioni diverse o complementari.

Pochi comuni, negli anni 21019 e 2020, a causa della scarsità di funghi, hanno limitato la raccolta al periodo dal 30 giugno al 31 ottobre.

Attualmente la legislazione in vigore richiede diversi iter: uno per i residenti in Toscana ed uno per chi raggiunge il territorio regionale proprio per la raccolta dei funghi.

Regole per i residenti

I residenti in Toscana che vogliono raccogliere funghi possono farlo all’interno del comune di appartenenza senza dover chiedere alcun tipo di autorizzazione.

Chi, invece, voglia raccoglierne fuori dal territorio comunale di residenza, deve effettuare un versamento sul conto corrente n.

6750946 intestato alla Regione Toscana oppure con bonifico bancario (IBAN (IT87 P076 0102 8000 0000 6750 946).

E’ possibile anche procedere al pagamento online attraverso IRIS, la piattaforma della Regione. In entrambi i casi dovranno essere inseriti la causale Raccolta Funghi e i dati relativi all’intestatario della richiesta.

La ricevuta del pagamento deve essere conservata e portata con sé, assieme ad un documento di riconoscimento, durante la raccolta.
La cifra da versare è di € 13,00 per l’autorizzazione semestrale e di 25€ per quella annuale.

Gli importi suddetti vengono dimezzati se il richiedente risiede in territori montani o se la sua età è compresa tra 14 e 18 anni, purché sia dimostrata la partecipazione ai corsi promossi dalla Regione attraverso l’articolo 17 della L.R. 16/1999.

La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi’ e le generalità del raccoglitore e va conservata e portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.

Regole per i non residenti

Chi non abbia la propria residenza in Toscana, per poter svolgere la ricerca di funghi, deve utilizzare l’autorizzazione turistica.
Essi possono procedere al pagamento attraverso il conto corrente o l’IBAN di cui sopra ma non hanno accesso alla piattaforma IRIS, riservata ai cittadini toscani.

Anche gli importi subiscono variazioni e sono pari a: 15,00 € per l’autorizzazione turistica giornaliera; 40 € per quella che copre un periodo di sette giorni consecutivi e 100 € per quella annuale. Nel caso di quella giornaliera e settimanale, la data o il periodo devono essere scritti chiaramente nella causale.

Ulteriori regole da seguire

Il limite massimo giornaliero è fissato in 3 kg per ogni raccoglitore. E’ escluso il caso in cui un singolo esemplare superi da solo questo peso.
Possono raccogliere 10 kg al giorno i residenti in territorio montano che raccolgano nel proprio comune di residenza.

Per alcune categorie di raccoglitori non è previsto limite: imprenditori agricoli; soci di cooperative agro forestali (purché siano in possesso di attestato di idoneità e raccolgano a fini di integrazione del reddito all’interno del proprio territorio provinciale.

In questo caso si deve fare richiesta attraverso una SCIA presentata all’URP di residenza.

Si può raccogliere da un’ora prima del sorgere del sole ad un’ora successiva al tramonto. E’ vietato usare strumenti che danneggino il micelio, lo strato superiore del terreno e i rastrelli (apparati radicali dei vegetali).

I funghi devono essere raccolti in contenitori rigidi e areati, che consentano la diffusione delle spore. Per lo stesso motivo, è proibito utilizzare sacchetti di plastica.

Funghi proibiti

E’ vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, se i cappelli abbiano dimensioni inferiori a quelle riportate:

  • Boletus sezione Edules (porcini): 4 cm;
  • Hygrophorus marzuolus (dormiente): 2 cm;
  • Lyophyllum gambosum (prugnolo): 2 cm;
  • Ovolo buono: se non sono visibili le lamelle.
Scritto da Redazione Online
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