Il calendario italiano si arricchisce di un nuovo giorno rosso a partire dal 2026 il 4 ottobre sarà riconosciuto come festa nazionale in onore di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. La decisione, contenuta nella legge n. 151 del 2025, entra in vigore dal 1° gennaio 2026, coincidendo con il giorno dell’ottavo centenario della morte del santo.
La riforma ha introdotto una serie di novità per i lavoratori, soprattutto per quanto riguarda la retribuzione. In un anno in cui la festività cade di domenica, le regole valide per le giornate di riposo settimanale si intrecciano con quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Il risultato è una serie di effetti che variano a seconda del tipo di rapporto di lavoro: mensile, a ore o a tempo parziale.
La legge che ha riportato il 4 ottobre tra le festività civili
Nel 1939 Papa Pio XII proclamò San Francesco d’Assisi patrono dell’Italia; nel 1958 la legge n. 132 lo inserì tra le solennità civili. Tuttavia, il decreto del 1977 ridusse il numero delle festività riconosciute dallo Stato, escludendo il 4 ottobre dalla lista dei giorni di riposo obbligatorio.
Solo il 8 ottobre 2025, con la legge n. 151, la data è tornata nell’elenco previsto dalla legge n. 260 del 1949, riacquistando lo status di festa nazionale. La norma richiama anche i valori francescani di pace, solidarietà e tutela ambientale, invitando enti pubblici e privati a organizzare eventi in tema.
Come la festività si riflette sulla retribuzione
Un giorno festivo non significa automaticamente che tutti i dipendenti siano esentati dal lavoro: ospedali, trasporti, alberghi e ristoranti continuano a operare anche nei giorni rossi. Per chi resta a riposo, la legge prevede il mantenimento del trattamento economico previsto dal CCNL, ma la modalità di calcolo varia.
Dipendenti a stipendio fisso mensile
I lavoratori con retribuzione mensile hanno già compreso nella busta paga la quota relativa ai giorni festivi infrasettimanali. Quando la festività coincide con la domenica, come accade nel 2026, il dipendente percepisce una quota giornaliera aggiuntiva calcolata dividendo lo stipendio lordo per il numero di giornate annuali previsto dal contratto (di solito 26). Questa somma è visibile nella voce “festività non goduta” del cedolino.
Lavoratori retribuiti a ore o part-time
Per chi percepisce un compenso orario, la maggior parte dei CCNL stabilisce che la festività non goduta corrisponda a un sesto dell’orario settimanale contrattuale. Il calcolo è quindi: retribuzione oraria lorda × (ore settimanali ÷ 6). Se il dipendente è part-time, si utilizza l’orario individuale, garantendo così una pari valorizzazione dell’intera giornata.
Quando la festività cade di domenica
Secondo la normativa, se il giorno festivo è una domenica o un giorno già previsto per il riposo, si parla di festività non goduta. In questo caso il lavoratore ha diritto a un’indennità pari a una giornata di salario normale, aggiunta alla retribuzione mensile o alla paga oraria, a seconda del tipo di contratto. Le ore di lavoro svolte comunque in quel giorno (es. turni in ospedale) sono soggette alla maggiorazione per lavoro festivo prevista dal proprio CCNL.
Esempi pratici di importi aggiuntivi nei vari contratti
Le simulazioni fornite da esperti del settore mostrano la variabilità degli importi a seconda del livello e del comparto. Ecco alcuni valori indicativi di quotazione giornaliera aggiuntiva per il 4 ottobre 2026:
- Commesso di 4° livello (commercio): +46,40 €
- Impiegato 2° livello (commercio): +49,62 €
- Operaio D2 (metalmeccanici industria): +51,62 €
- Impiegato B1 (metalmeccanici industria): +52,70 €
- Operaio 5° livello (metalmeccanici artigianato): +41,62 €
- Impiegato 1° livello (metalmeccanici artigianato): +47,38 €
- Addetto 4S (studi professionali): +43,09 €
- Impiegato (studi professionali): +47,31 €
- Operaio 6° livello (pubblici esercizi): +38,84 €
- Impiegato 1° livello (pubblici esercizi): +46,78 €
Questi importi si sommano alla retribuzione ordinaria e compaiono nel cedolino sotto voci come “festività” o “ex festività”, a seconda della classificazione contrattuale.
Ex festività: il caso delle giornate cancellate
Alcune ricorrenze, come San Giuseppe, Ascensione o Corpus Domini, hanno perso lo status di festa nazionale ma rimangono gestite dal CCNL come “ex festività”. Tali giornate non sono più obbligatorie per la sospensione dell’attività, ma molti contratti prevedono ore di permesso retribuito. In busta paga queste ore compaiono solitamente con la dicitura “ex festività” e sono calcolate secondo le stesse regole di una festività normale, ma senza l’obbligo legale di chiusura.
La chiave per comprendere l’effetto sulla propria busta paga è verificare le clausole del proprio CCNL, controllare il cedolino e, se necessario, chiedere chiarimenti al reparto paghe.
