Obbligo di autosegnalazione per chi arriva dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda

Chi arriva in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Uganda deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione entro 24 ore e attenersi alle indicazioni di sorveglianza sanitaria per i successivi 21 giorni

Le autorità sanitarie italiane hanno disposto misure precise per i viaggiatori che rientrano dalla Repubblica Democratica del Congo o dall’Uganda a seguito del focolaio di malattia da virus Ebola. In base all’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2026, chi è stato in queste aree nei 21 giorni precedenti l’ingresso in Italia è tenuto a una serie di adempimenti finalizzati alla prevenzione e al monitoraggio epidemiologico.

Le regole coinvolgono sia chi arriva direttamente sia chi ha transitato o soggiornato nelle zone indicate. Le disposizioni si applicano indipendentemente dalla cittadinanza del viaggiatore e richiedono comunicazioni tempestive alle strutture territoriali competenti per la valutazione del rischio e l’attivazione, se necessario, di misure di sorveglianza sanitaria.

Obbligo di autosegnalazione e termini temporali

Ogni persona che abbia soggiornato nella Repubblica Democratica del Congo o nell’Uganda nei 21 giorni precedenti l’ingresso in Italia deve inviare una dichiarazione al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL o ASP competente entro 24 ore dall’arrivo. Questa comunicazione è obbligatoria anche se il soggetto non presenta alcun sintomo.

Il modello di dichiarazione è quello previsto a livello ministeriale e la firma rientra nelle responsabilità previste dall’articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

La tempestività della segnalazione consente ai servizi sanitari territoriali di pianificare eventuali controlli, fornire indicazioni su automonitoraggio e stabilire la tipologia di sorveglianza più appropriata in base al profilo di rischio del viaggiatore.

Modalità operative per la segnalazione

Per adempiere all’obbligo il viaggiatore deve compilare il modulo ministeriale e inviarlo all’indirizzo e-mail del Dipartimento di Prevenzione competente per territorio. Le regioni hanno pubblicato elenchi con i recapiti dei Dipartimenti per agevolare l’invio. Dopo la ricezione della dichiarazione, il servizio di igiene e sanità pubblica valuta il rischio e comunica al cittadino le eventuali misure da osservare.

Comportamenti da seguire in caso di comparsa di sintomi

Se entro 21 giorni dall’uscita dall’area a rischio compaiono segni compatibili con Ebola — come febbre alta, forte astenia, dolori muscolari, vomito, diarrea o altre manifestazioni sistemiche — è fondamentale adottare comportamenti che riducano il rischio di trasmissione. Il primo passo è autoisolarsi immediatamente e limitare ogni contatto con conviventi o altre persone.

È espressamente sconsigliato recarsi autonomamente in pronto soccorso, ambulatori o studi medici. Invece, occorre contattare prontamente il Dipartimento di Prevenzione territoriale, il numero unico di emergenza (112/118) o l’apposito recapito comunicato dall’autorità sanitaria, riferendo dettagli sul viaggio, sulle date di rientro, sulle aree visitate e su eventuali esposizioni a rischio.

Ruolo delle strutture di frontiera e raccordo territoriale

Se un viaggiatore viene identificato a un punto di ingresso internazionale, gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) o i servizi territoriali preposti provvedono a fornire l’informazione sanitaria iniziale e a coordinarne il trasferimento con il Dipartimento di Sanità Pubblica territoriale competente per la destinazione o la permanenza del soggetto. Questo meccanismo garantisce continuità tra il primo contatto al confine e il servizio locale che gestirà la sorveglianza.

Le indicazioni fornite dall’autorità sanitaria possono comprendere il monitoraggio della temperatura, comunicazioni periodiche sullo stato di salute e, se necessario, visite domiciliari da parte del personale sanitario qualificato. Tali misure sono adattate in base alla valutazione del rischio e alla situazione clinica del singolo individuo.

Informazioni generali sulla malattia da virus Ebola

La Malattia da Virus Ebola (EVD) è un’infezione acuta che può avere decorso grave e, in molti casi, fatale. L’agente si trasmette attraverso il contatto diretto con sangue, organi o altri liquidi biologici di persone o animali infetti e indirettamente tramite materiali contaminati. Il rischio di contagio è maggiore tra i familiari conviventi e gli operatori sanitari che assistono i pazienti.

Il periodo di incubazione va da 2 a 21 giorni. L’esordio è spesso improvviso, con febbre, stanchezza marcata, dolori muscolari e cefalea, seguiti da sintomi gastrointestinali in molteplici casi. Nelle forme gravi possono manifestarsi coinvolgimento multiorgano e eventi emorragici; la letalità varia in funzione del ceppo virale e delle condizioni dell’epidemia.

Per ridurre i rischi individuali e collettivi è fondamentale rispettare le indicazioni di segnalazione e isolamento, collaborare con il Dipartimento di Prevenzione e mantenersi reperibili ai recapiti forniti nella dichiarazione. Le autorità sanitarie territoriali sono incaricate di fornire supporto e istruzioni per l’eventuale sorveglianza sanitaria.

Scritto da Beatrice Beretta

Testimonianza ritrattata e atto notarile: cosa cambia nel caso Minetti